Il trust è un complesso di norme giuridiche in cui un soggetto, detto disponente o settlor, decide di affidare i propri beni a un altro soggetto, detto gestore o trustee; Queste norme, derivanti dal Common Law, sono richieste sia quando il settlor è ancora in vita oppure dopo la sua morte.
Il settlor, quando istituisce il trust, destina una parte del suo patrimonio al trustee e questo procedimento viene chiamato effetto segregativo. Il trust una volta richiesto è definitivo e non prevede la restituzione dei beni al settlor. Possono essere affidati beni di qualsiasi tipo:
Il settlor deve istituire il trust per iscritto attraverso un atto tra vivi o un testamento. Egli, inoltre, deve specificare se vuole stabilire:
Con il trust di scopo il settlor vuole arrivare a un determinato scopo e in particolare vuole proteggere il patrimonio da possibili imprevisti. È l’unico tipo di trust in cui non bisogna specificare chi sarà il trustee. Un esempio di trust di scopo è quello richiesto da chi vuole proteggere parte del suo patrimonio per garantirsi un fondo per la pensione.
Può anche capitare che il settlor decida di proseguire in maniera autonoma lo scopo di destinazione, mantenendone la titolarità e i poteri per la sua attuazione. Questo tipo di trust viene chiamato trust autodichiarato e fa in modo che il settlor e il trustee coincidano in un’unica figura.
Con il trust fisso, invece, il settlor conferisce ad alcuni beneficiari, da lui scelti, parte del suo patrimonio. Quindi egli può nominare qualsiasi tipo di persona che abbia bisogno di un supporto economico come suo beneficiario. Il ruolo del beneficiario è ben distinto da quello del trustee. In particolare questi hanno lo scopo di possedere il prodotto dei beni del settlor e di godere di un capitale da lui ricevuto.
Si distinguono due tipi di beneficiari:
Il beneficiario di reddito può riceve il ricavato prodotto dai beni gestiti come i canoni di locazione degli immobili oppure le rendite finanziarie.
Il beneficiario di capitale, invece, può utilizzare direttamente il capitale del trust.
Infine, il beneficiario può essere di tipo:
Con beneficiario indeterminato si intende colui che verrà definito dal settlor successivamente.
Mentre con beneficiario immediato si intende colui che trae immediatamente benefici dal trust.
Chi riceverà i beni conferiti dal settlor è il trustee, che può essere sia una persona oppure una società che prende il nome di trust company. Il suo compito è quello di gestire i beni ricevuti dal settlor secondo le sue indicazioni e gli interessi dei beneficiari, se si tratta di trust fisso. Quindi diventa a tutti gli effetti il proprietario dei beni.
Colui che ha il compito di verificare se vengono soddisfatti gli interessi dei beneficiari e lo scopo definito dal settlor da parte del trustee è il guardiano. Nonostante la sua utilità, egli non è una figura necessaria all’interno del trust.
L’istituzione del trust comporta due effetti:
La segregazione patrimoniale fa in modo che tutti i beni presenti nel trust siano estranei al patrimonio personale del settlor e del trust. Uno dei vantaggi di questa pratica è la sicurezza che il patrimonio non potrà essere aggredito dai creditori del settlor, del trustee e degli eventuali beneficiari.
Con lo sdoppiamento delle proprietà il settlor affida la gestione dei beni al trustee che ne diventa proprietario, anche se i beni restano segregati nel trust.
Il trust familiare viene utilizzato per proteggere il patrimonio personale e della famiglia del settlor; Inoltre il ruolo del trustee viene affidato a un membro familiare, il quale riceverà il prodotto dei beni segregati nel trust.
Il trust successorio viene usato per passare beni da un soggetto all’altro quando avviene un passaggio generazionale. Possono essere passati:
Esso è una buona alternativa al testamento perché consente di attuare il passaggio della ricchezza di generazione in generazione per seguire un determinato scopo, come la protezione di un soggetto debole o del reddito di un’azienda.
Nonostante in Italia il trust sia solo regolamentato dal diritto privato e non dalla legge italiana, esso rappresenta uno strumento flessibile rispetto ad altre norme definite dallo Stato italiano. Infatti, può essere una valida alternativa al fondo patrimoniale, al mandato e al negozio fiduciario e addirittura al testamento come specificato in precedenza. La sua flessibilità è data principalmente dal fatto che abbiamo un patrimonio separato da quello del settlor e dal trustee, per garantire la sua sicurezza da parte di creditori, che non possono attaccare questo patrimonio perché rispondono alle obbligazioni dettate dal trustee.
Dato che la legge italiana non regola il trust, il settlor o il trustee deve scegliere tra i vari ordinamenti giuridici stranieri una legge che si riferisce in maniera specifica al trust.
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